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Giunta esecutiva

Componenti Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

PRESIDENTE :     prof.ssa  
SEGRETARIO:      sig. ra     

DOCENTE:           prof. ssa 
A.T.A.:                    sig.ra
GENITORE:          sig.
ALUNNO :            sig.na

Legittimazione

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati in maniera specifica negli art. 8 e 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione –

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso diparità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore diuno dei possibili eletti.

La Giuntaesecutiva dura in carica per tre anni scolastici.

La Giuntaviene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell’O.d.G.

Gli atti della Giunta sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio di Istituto.

COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, l’ attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d’istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.

Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva, è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.

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