Componenti del Comitato di valutazione:
Presidente Dirigente Scolastico: prof.
Componete docenti
prof
prof
prof
Componente genitori
Sig
Componente alunni
alunno
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istitutito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti (art.11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”).
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente ed è costitutito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, all documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsibilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di prova per il prersonale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico che lo presiede dai docenti di cui al comma 2 , lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articol 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istuto povvede all’individuazione di un sostituto. il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501.
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