Legittimazione
Il Consiglio di Classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito dal comma 8 dell’art. 5 del D.L.vo n. 297 del 14.04.1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”
E’ composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno, che sono contitolari delle classi interessate, i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio ( solo a titolo consultivo ). Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e i docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o psico- pedagogico i quali partecipano però a solo titolo consultativo (nota min.2 dicembre 1991, prot. 2161). Del Consiglio di Classe fanno anche parte due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
E’ cosi articolato:
a) semplice, formato dai soli docenti
b) composto, formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti
Il Consiglio di Classe composto si riunisce non meno di due volte l’anno.
Compiti
Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative:
alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; in particolare:
attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei decenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe – Piano di studio della classe – e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
controlla che per tutte le competenze del profilo siano previste congrue attività di sviluppo e di integrazione; in itinere controlla lo sviluppo dei Piani di studio della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica;
alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe;
I Consigli delle classi quinte entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico elaborano il Documento della classe, in vista dell’Esame di Stato, che deve contenere;
dati sulla composizione della classe e del Consiglio di Classe;
una relazione del Consiglio di Classe che mette in evidenza il percorso svolto dalla scolaresca durante tutto il percorso di studi e in particolare negli anni di frequenza dell’Indirizzo, le finalità e gli obiettivi comuni, le attività varie svolte dalla classe ad integrazione e supporto della didattica curricolare
le relazioni dei singoli docenti che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti in maniera dettagliata, le tipologie di verifica e i criteri di valutazione, i risultati conseguiti in termini di acquisizione di competenze.
Il Consiglio di classe composto ha i compiti di:
formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica
proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione propone attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi.
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
I docenti, come membri del Consiglio di Classe devono:
assumersi la responsabilità dello sviluppo delle competenze così come stabilito in seno al Consiglio;
individuare le competenze per le quali la sua disciplina e il suo intervento concorrono allo sviluppo e quelle per le quali sono di riferimento;
redige per ogni sua classe il Piano della classe della sua disciplina – insieme di competenze, conoscenze, abilità che si incarica di sviluppare suddivise in Unità di Apprendimento, risultati attesi, tempistica, metodologie, verifiche e criteri di valutazione – tenendo conto della situazione in ingresso della classe, delle linee comuni definite nel Consiglio di appartenenza e delle indicazioni generali del suo Dipartimento;
definisce con altri docenti le eventuali Unità di Apprendimento interdisciplinari e redige il Piano di sviluppo delle competenze per le quali costituisce riferimento.
I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).
Regolamenti
Art. 1 – La convocazione
I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti possono richiedere/proporre la convocazione del Consiglio.
La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 gg. In caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata.
Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per gli insegnanti e sono personali per i singoli genitori e studenti componenti il Consiglio.
L’avviso di convocazione deve essere esposto nelle sale Docenti dei vari plessi, nella cartella di raccolta delle Circolari e pubblicato sul sito web della scuola.
In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l’autorizzazione del Capo di Istituto, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.
I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
Art.2 – Attribuzioni del Presidente – Il segretario – I verbali
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del Consiglio, suo delegato. La delega può essere data in via preventiva, all’ inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di assenza del Dirigente.
Il presidente assicura il corretto e proficuo funzionamento del Consiglio. In particolare:
al primo insediamento si presenta e dà il benvenuto ai membri del Consiglio e in particolare ai Rappresentanti dei genitori e degli alunni; presenta ai genitori i Docenti del Consiglio specificando la materia da essi insegnata; presenta il docente Coordinatore di classe che funge anche da Segretario verbalizzante della riunione.
a inizio di ciascuna seduta legge l’O.d.g,, dà la parola, guida e modera la discussione, cura l’ordinato svolgersi della discussione sui punti posti all’Od.g. regolando gli interventi dei presenti nel rispetto dei tempi previsti dalla seduta e del Regolamento;
invita a non turbare o impedire il regolare svolgimento della seduta e, se necessario, allontana i disturbatori.;
verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto in quanto è responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni.
Art. 3 – Modalità organizzative della riunione
Fermo restando che ogni componente del Consiglio ha diritto di parola e che il Presidente deve garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni, si ritiene opportuno e utile che:
gli interventi siano attinenti ai punti all’O.d.G. messi in discussione e non dispersivi;
ogni docente si esprima in modo chiaro e conciso, evitando inutili ripetizioni;
si eviti assolutamente di parlare di situazioni riferibili ad un unico alunno in sede di Consiglio completo, a meno che non si verifichino situazioni particolari che sono già note ai genitori dell’alunno in questione e riguardo alle quali i genitori sono stati informati della decisione di portarle in Consiglio.
Art. 4 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (escluse operazioni di scrutinio)
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare;
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
Art. 5 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (durante le operazioni di scrutinio)
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati dal Dirigente scolastico.
I docenti sono invitati a:
inserire i voti numerici in decimi secondo le modalità dello scrutinio elettronico almeno un giorno prima della data dello scrutinio;
compilare la scheda di valutazioni periodiche – prospetto – da consegnare in sede di scrutinio;
durante lo scrutinio finale, consegnare per tutte le classi, comprese le quinte, i programmi svolti, in duplice copia, firmati dal docente e da tre alunni.
In sede di scrutinio finale viene accertata la validità dell’anno per ciascun studente in relazione alla frequenza tenendo conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente – Art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 confermato dalla C.M. n 85 Prot. 7234 del 13 ottobre 2010 – che richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si valutano i casi critici alla luce della deroga, stabilita dal Collegio dei Docenti, prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Nell’attribuzione del voto unico di profitto i docenti sono invitati a tener conto di:
assiduità della frequenza;
volontà ed impegno manifestati nei casi in cui il raggiungimento degli obbiettivi formativi e di conoscenza disciplinare specifica non siano stati completamente raggiunti;
interesse e profitto;
eventuali miglioramenti fatti registrare durante i periodi dedicati al recupero;
eventuale crescita delle motivazioni e degli interessi allo studio;
partecipazione alle attività complementari e/o integrative organizzate.
Si attribuisce il voto di comportamento tenendo conto della Griglia di attribuzione approvata dal Collegio dei Docenti e che concorre, nello scrutinio finale degli alunni del secondo biennio e quinto anno alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 );
Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di comportamento sono tutti i Docenti della classe. In proposito l’ Art.5 della Legge 3.5.99, n. 124 – “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” dispone che gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe; le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché‚ degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti – doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica si esprimono gli insegnanti delle materie alternative.
In sede di scrutinio finale, per le classi terze, quarte e quinte dovrà anche essere determinato il punteggio globale di credito scolastico e credito formativo che verrà assegnato ad ogni alunno sulla base della normativa vigente – DM n°99 del 16 dicembre 2009.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; non è ammessa l’astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
I docenti sono obbligati alla segretezza sui risultati degli scrutini finali e sulle relative discussioni.
Art. 6 – Verbalizzazione delle sedute
Il verbale deve contenere:
– luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;
– presenti, assenti, eventuali ritardi e/o insegnanti che lascino la riunione con anticipo autorizzati dal Dirigente Scolastico, nome del Presidente e del verbalizzante;
– elenco dei punti all’O.d.G;
– sintesi della trattazione dei singoli punti all’O.d.G;
– delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza, quando richiesto;
– approvazione del verbale precedente con l’indicazione di unanimità/maggioranza.
Il verbale può contenere:
– sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa richiesta o se ritenuto opportuno dal Presidente);
– nomi dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne fa richiesta o se ritenuto opportuno dal Presidente);
– allegati: documenti inerenti i punti all’O.d.G., mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale; il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle delibere prese e del verbale stesso, entro una settimana dalla fine della riunione.
Il verbale deve di norma essere redatto entro la fine della seduta; nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa è redatto entro una settimana dal termine della seduta stessa. Il verbale dell’ultima riunione di giugno che riporta gli esiti dello scrutinio finale deve essere redatto assolutamente durante la riunione o immediatamente dopo la sua conclusione.
Art. 7 – Termine della seduta
Il Presidente dichiara sciolta la seduta quando sono stati discussi tutti i punti all’O.d.g. e, di norma, dopo che il segretario ha letto il verbale. Se, come previsto all’Art.6 comma 3 del presente Regolamento, il verbale non è stato completato verrà letto e approvato all’inizio della seduta successiva.
Art. 8 – Approvazione del Regolamento – Modifiche – Pubblicazione
Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato.
Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica e/o integrazioni del Regolamento.
Le proposte di modifica e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Il presente Regolamento è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola www.iismarconiguarasci.edu.it E’ cura dei Dirigente Scolastico favorirne la diffusione.
Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dagli organi competenti.
Amministratore del sito: prof. Eduardo Perri
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola".
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.