Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l’Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
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